Le leggi

5 commenti:

  1. ENPALS SOPPRESSA?

    Soppressione dell'Enpals - Aggiornamento

    Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 23 dicembre 2011, n. 214 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011) ha previsto all’art. 21, comma 1, la soppressione dell’Enpals a decorrere dal 1 gennaio 2012 e l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS.

    Nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie che dovranno essere emanati (comma 2) entro 60 giorni dal 31 marzo 2012, data prevista per l’approvazione del bilancio di chiusura dell’Ente, la struttura organizzativa dell’Enpals continuerà ad espletare le attività connesse con i compiti istituzionali (comma 2-bis).

    Nulla cambia pertanto per i lavoratori, i pensionati e le imprese che potranno continuare a rivolgersi agli Uffici centrali e periferici dell’Enpals.

    Per ulteriori informazioni consultare la circolare n. 3 del 13 gennaio 2012, con la quale l’Inps ha fornito le prime indicazioni per la corretta applicazione delle norme relative al trasferimento all’Inps delle funzioni di Inpdap ed Enpals, allo scopo di garantire ed assicurare la piena continuità di dette funzioni, la tutela dei soggetti destinatari dell’azione amministrativa dei due Enti soppressi e la correttezza e l’economicità nella gestione, fino all’emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

    Con la determinazione n. 5802 del 23 gennaio 2012, il presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua, ha approvato le linee generali dell’Istituto per l’integrazione dell’Inpdap e dell’Enpals, con la finalità di conseguire risparmi strutturali attraverso la riduzione delle spese complessive di funzionamento conseguente all’integrazione delle risorse degli Enti interessati nei grandi progetti di innovazione ed efficientamento sui quali si è focalizzata la strategia dell’Inps.#8232;Nella determinazione si da’ mandato al direttore generale di porre in essere ogni azione necessaria all’attuazione del percorso di integrazione, impegnandolo a riferire mensilmente sull’avanzamento delle attività e sui risultati raggiunti e a proporre eventuali iniziative da adottare in relazione al complesso delle azioni intraprese.

    Vi terrò aggiornati sulle novità.

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  2. ISCRIVERSI ALLA S.I.A.E.

    Ecco qualche informazione che ritengo utile, qualora qualcuno voglia iscriversi alla S.I.A.E. come autore di testi o compositore:

    L'interessato può dare mandato alla SIAE per opere di competenza della Sezione Musica in qualità di:

    1) Autore della parte letteraria
    2) Compositore

    L’interessato dovrà presentare:

    1. il modulo di domanda compilato e firmato, reperibile a questo indirizzo:
    http://www.siae.it/Musica.asp?click_level=0200.0900&link_page=Musica_Modulistica.htm
    (per i minori la domanda dovrà essere firmata anche da chi esercita la potestà);
    2. il consenso per il trattamento dei dati personali
    3. la dichiarazione di almeno un'opera, mediante il bollettino, insieme ad un esemplare dello spartito o della partitura ed all'eventuale testo. I testi letterari possono essere dichiarati soltanto se completi della parte musicale.
    4. la ricevuta dei versamenti previsti;
    5. la comunicazione delle coordinate bancarie;
    Il mandato ha durata annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno.

    Estensione di tutela
    L’autore, conseguita una determinata qualifica, può ottenere la tutela anche con altre qualifiche e per Sezioni diverse, presentando apposita domanda e adempiendo alle formalità previste per la qualifica che desidera conseguire in ciascuna Sezione.

    La quota per l'iscrizione è di 207,66 euro (una tantum) la quota associativa annua è di 85 euro.
    Pertanto dovrà essere prodotto un versamento di 207,66 euro sul cc/n 641001 intestato a:
    Siae Iscritti e soci Viale della Letteratura, 30, Eur Roma. Nella casuale dovrà essere riportato "iscrizione straordinaria".

    PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

    Servizio Iscritti e Soci
    SIAE Direzione Generale – Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma
    Tel. centralino 06-5990
    e-mail: Sis@siae.it

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  3. DIRITTO D'AUTORE 1°

    Cos’è il diritto d’autore?

    La legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 istituisce la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore".

    Quali sono i diritti morali?

    I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell’autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. Essi non sono soggetti a termini legali di tutela.

    I principali diritti morali sono:

    il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell’opera);

    il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la reputazione dell’autore);

    il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera).

    Quali sono i diritti di utilizzazione economica?

    I principali diritti di utilizzazione economica dell'opera sono:

    diritto di riproduzione: cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo;

    diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell'opera: cioè il diritto di presentare l’ opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione sopra specificate;

    diritto di diffusione: cioè il diritto di effettuare la diffusione dell’opera a distanza (mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.);

    diritto di distribuzione, cioè il diritto di porre in commercio l’opera;

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  4. DIRITTO D'AUTORE 2°

    diritto di elaborazione, cioè il diritto di apportare modifiche all’opera originale , di trasformarla, adattarla, ridurla ecc..

    Tutti questi diritti permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici.

    Quando nasce il diritto d’autore? Ci sono delle formalità da seguire?

    Non c’è nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenere il riconoscimento dei diritti d’ autore sull’ opera. Il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera.
    Chi è il titolare dei diritti?

    Il titolare dei diritti d’autore è, in via originaria, l’autore in quanto creatore dell’opera (oppure, nel caso di opere in collaborazione, i coautori).

    I diritti patrimoniali possono poi essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge.


    Quanto dura la tutela economica dell’opera?

    I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio. Nel caso di opere in collaborazione il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.
    E’ libera l’utilizzazione di un’opera caduta in pubblico dominio?

    L’opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d’autore. Ciò purché si tratti dell’opera originale e non di una sua elaborazione protetta.


    In che consiste l’attività della SIAE nell’ambito del diritto d’autore?

    La funzione istituzionale della SIAE consiste nell’attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore. La SIAE concede, quindi, le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d’autore e ripartisce i proventi che ne derivano. Svolge la propria attività in Italia, servendosi dei propri uffici e, all’estero, attraverso le Società d’autori straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza.

    E’ obbligatorio aderire alla SIAE?

    Non è obbligatorio aderire alla SIAE. L’adesione alla SIAE è libera e volontaria. L’autore può teoricamente decidere di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto l’intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è indispensabile.

    In Italia, l’attività di intermediazione è riservata dalla legge alla SIAE in via esclusiva. L’ autore può comunque scegliere di aderire ad altre Società di autori di Paesi stranieri.

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  5. DIRITTO D'AUTORE 3°

    L’autore che aderisca alla SIAE, deve sempre avvalersi della sua intermediazione?

    Dal momento in cui l’autore aderisce alla SIAE, si avvale della sua intermediazione per le utilizzazioni affidate alla sua tutela. Se interpellato direttamente, dovrà indirizzare alla SIAE gli utilizzatori per il rilascio delle autorizzazioni. L’autore non può concedere direttamente le autorizzazioni, non può rinunciare ai diritti e non può accordare riduzioni. Tutto ciò nell’interesse diretto dell’autore che, attraverso la gestione collettiva dei diritti, è garantito nei confronti degli utilizzatori, ai quali è assicurata la trasparenza di trattamento e la univocità di condizioni.

    Cosa sono i “diritti connessi” al diritto d’ autore ?

    I “diritti connessi” al diritto d’ autore sono quei diritti che la legge riconosce non all’ autore di un ‘opera, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini (si veda al riguardo il Titolo II della legge speciale 633/1941). I diritti connessi più importanti sono quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, quelli dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive e quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive

    Altri diritti connessi, con forme di tutela più debole rispetto al diritto d’ autore, sono poi riconosciuti agli autori (o agli editori) in relazione a creazioni che non costituiscono vere e proprie “opere dell’ ingegno”: è il caso dei diritti sulle fotografie, sui bozzetti di scene teatrali, sulle edizioni critiche di opere di dominio pubblico, sugli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela del diritto d’ autore ecc.

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